Da oggi, 3 settembre 2024, tutte quante le strutture ricettive (anche le extra-alberghiere) dovranno adeguarsi alla normativa n.191 di conversione del DL n.145/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293/2023) e collegata alla Legge di Bilancio 2024 che prevede l’obbligo di richiedere l’assegnazione del CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO (CIN) da esporre:
- all’esterno dello stabile, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici
- su ogni annuncio/comunicazione pubblicati on line o offline
Da oggi la nuova normativa entra in vigore a tutti gli effetti, con l’entrata in funzione della BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE (BDSR). Le sanzioni scatterranno:
- dopo 60 giorni (dalla pubblicazione dell’Avviso sulla GU), per chi ottiene il CIN la prima volta
- dopo 120 giorni per chi ha già il CIR e ne richiede la conversione in CIN
Che cosa sono i codici CIN e CIR?
Il CIN è il codice identificativo nazionale mentre il CIR è il codice identificativo regionale.
Mentre il CIR viene assegnato dalla Regione di pertinenza, il CIN verrà assegnato, tramite procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche e per locazioni brevi, oltre che per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extraalberghiere.
Come richiedere il codice CIN?
Il titolare della struttura turistico ricettiva o locatore deve presentare un’istanza per via telematica con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
Quali sono le sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone?
Le sanzioni pecuniarie vanno da € 800 a € 8000, in base alla grandezza della struttura o dell’immobile.
In particolare:
- la mancata esposizione del CIN all’esterno dell’immobile è punita con sanzioni da € 600 a € 6000, in base alla grandezza della struttura o dell’immobile
- stessa sanzione in caso di annunci/comunicazioni irregolari online e offline
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